I DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) vengono identificati dal legislatore come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.”
Si tratta quindi di attrezzatura che deve possedere caratteristiche tecniche tali da ridurre od eliminare l’esposizione ad uno o più rischi.
Questi dispositivi, quando espressamente richiesti, diventano obbligatori in ambienti aziendali ai fini della protezione individuale del lavoratore.
Quali sono i requisiti fondamentali che devono avere i DPI
I DPI devono possedere una serie di requisiti obbligatori per legge al fine di garantire la loro efficacia in caso di necessità. Devono:
- Essere conformi alle norme del D.Lgs.475/92;
- Essere adeguati a prevenire i rischi;
- Essere adeguati alle condizioni esistenti sui luoghi di lavoro;
- Tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore;
- Poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità;
- In caso di rischi multipli che richiedono l’uso di più DPI essere tra loro compatibili.
La classificazione per categoria dei Dispositivi di Protezione Individuale
Elmetti, guanti, caschi, occhiali, imbrachi (e tanto altro) sono tutti DPI e vengono classificati in base al rischio che vanno a ridurre od eliminare.
Tali dispositivi possono essere di protezione totale o parziale e si suddividono, nello specifico, in tre principali categorie:
- DPI di 1° categoria: protezione da rischi minori;
- DPI di 2° categoria: tutti quei DPI che non sono né di 1°, né di 3° categoria;
- DPI di 3° categoria: protezione da rischi gravi/morte.
Analizziamo di seguito ogni categoria entrando nello specifico al fine di comprendere meglio la classificazione.
1° categoria: “i rischi minimi”
Sono i dispositivi di protezione previsti per mansioni con un basso rischio e che possono comportare danni lievi e reversibili.
La prima categoria comprende esclusivamente quei rischi che sono stati individuati come “minimi”, ovvero:
- lesioni meccaniche superficiali;
- contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
- contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
- lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
- condizioni atmosferiche di natura non estrema.
Fanno parte di questa categoria ad esempio: guanti, occhiali da sole, visiere, ecc…
Possono essere certificati direttamente dal fabbricante mediante:
- il marchio CE;
- dichiarazione di conformità del costruttore;
- documentazione tecnica di costruzione del fabbricante.
3° categoria: rischi di lesione grave o morte
Nel gruppo dei DPI di terza categoria ci sono tutti gli strumenti capaci di proteggere il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute e dal rischio di morte. Sono anche noti come salvavita.
Rientrano in questa categoria i dispositivi che proteggono il lavoratore da:
- sostanze e miscele pericolose per la salute;
- atmosfere con carenza di ossigeno;
- agenti biologici nocivi;
- radiazioni ionizzanti;
- ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100°C;
- ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
- cadute dall’alto;
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- annegamento;
- rischi meccanici;
- getti ad alta pressione;
- rumore nocivo.
Per garantire il corretto utilizzo dei DPI di questa categoria è obbligatorio fare una formazione specifica.
Ne fanno parte: DPI per caduta dall’alto, autorespiratori, guanti ignifughi, ecc…
Il DPI deve essere certificato CE da un ente notificato e il fabbricante deve essere dotato di un Sistema Qualità certificato CE che garantisca la costanza qualitativa del prodotto oppure, in assenza di Sistema Qualità certificato CE, il DPI deve essere ricertificato annualmente.
2° categoria: rischi diversi da quelli indicati nella 1° e 3° categoria
La legge non fornisce una vera e propria normativa per questa categoria, quindi vengono inclusi i DPI che non sono né di prima categoria né di terza, ovvero, situazioni che non provocano conseguenze lievi o gravi per la salute dei lavoratori.
Ma cosa si intende?
Fanno parte di questa categoria giubbotti ad alta visibilità, mute da sub, giubbotti antiproettili, scarpe antinfortunistiche ecc…
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