KIT Pronto soccorso aziendale

La normativa contenuta nel Testo Unico per la sicurezza definisce e regola la presenza e l’utilizzo di una cassetta contenente il kit di pronto soccorso.

Essa è obbligatoria per tutte le aziende a prescindere dal numero di lavoratori ed a predisporla deve essere il Datore di Lavoro.

Il datore di lavoro, in accordo con il medico competente e con il supporto dell’addetto al primo soccorso in azienda, deve conoscere il contenuto della cassetta al fine di garantire sul luogo di lavoro un certo tipo di attrezzatura di primo soccorso.


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La cassetta di sicurezza non è uguale per tutte le aziende: i contenuti vengono stabiliti ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs 81/2008, con riferimento a quanto indicato nel D.M. 388 del 2003 nel quale si afferma che essi variano a seconda delle caratteristiche delle attività.

Contenuto della cassetta di primo soccorso: la classificazione delle aziende

Il contenuto minimo della cassetta di primo soccorso si differenzia in base a:

  • Tipologia di attività svolta;
  • Numero di lavoratori;
  • Fattori di rischio.

Sulla base di queste caratteristiche le aziende vengono suddivise in 3 categorie:

Gruppo A: in questo gruppo si individuano 3 sottogruppi

  1. aziende o unità produttive industriali soggette all’obbligo di dichiarazione; centrali termoelettriche; impianti e laboratori nucleari; aziende estrattive e attività minerarie; aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
  2. Aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori, riconducibili a tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4;
  3. Aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori appartenenti al comparto dell’agricoltura;

Gruppo B: in questo gruppo rientrano le aziende o unità produttive con un numero uguale o superiore a 3, che però non sono riconducibili alle aziende elencate nel gruppo A.

Gruppo C: in questo gruppo entrano a far parte aziende con numero di lavoratori inferiori a 3, che però non sono riconducibili alle aziende elencate nel gruppo A.

Il datore di lavoro, a conoscenza della tipologia di appartenenza della propria azienda, deve assicurarsi che la cassetta di primo soccorso sia riposta in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica adeguata, e che al suo interno sia presente il contenuto minimo indicato dal D.M. 388.

Cosa deve contenere una cassetta di primo soccorso

In base alla classificazione riportata sopra, le aziende appartenenti ai gruppi A e B devono dotarsi di una cassetta di primo soccorso contenente la seguente dotazione:

  • 5 paia di guanti sterili monouso;
  • 1 mascherina con visiera paraschizzi;
  • 3 flaconi di soluzione fisiologica sterile 500 ml;
  • 2 flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da un litro;
  • 10 buste compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;
  • 2 buste compressa garza sterile cm 18×40;
  • 2 teli sterili monouso;
  • 2 pinzette da medicazione sterili monouso;
  • 1 confezione di cotone idrofilo;
  • 1 confezione di rete elastica di misura media;
  • 1 confezione di rete elastica di misura media;
  • 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso;
  • 2 rotoli di cerotto alto cm. 2,5;
  • 1 paio di forbici taglia bendaggi;
  • 3 lacci emostatici;
  • 2 confezioni di ghiaccio istantaneo;
  • 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
  • 1 termometro clinico digitale;
  • 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa;

Nelle aziende o unità produttive appartenenti al Gruppo C, il datore di lavoro deve garantire una cassetta di sicurezza dotata di:

  • 2 paia di guanti sterili;
  • flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml;
  • flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml;
  • busta garza compressa sterile 18×40 cm;
  • 3 buste di compresse di garza sterile 10 x 10;
  • 1 pinzette da medicazione sterili monouso;
  • 1 confezione di cotone idrofilo;
  • 1 confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso;
  • 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5;
  • 1 rotolo di benda orlata alta cm 10;
  • 1 paio di forbici;
  • 1 laccio emostatico;
  • 1 confezione di ghiaccio istantaneo;
  • 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;

Una volta stabilito il contenuto minimo obbligatorio che l’azienda deve mettere a disposizione dei propri lavoratori, esistono delle integrazioni consigliate per determinati settori merceologici e particolari attività lavorative (agricoltura, industria, ristorazione ecc.).

In merito a questo la normativa non dà indicazioni specifiche, ma dovrà essere il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, dove previsto, ad adeguare le dotazioni sulla base dei rischi specifici presenti nell’azienda o unità produttiva.

Infine, occorre verificare periodicamente che i presidi contenuti non siano scaduti o mancanti e in questi casi provvedere alla sostituzione tramite l’acquisto.


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